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Norme sulla tracciabilita'

Reg.178/2002 della Comunità Europea

L'Unione europea ha fatto della sicurezza alimentare una delle grandi priorità dell'agenda politica europea. La sicurezza alimentare è divenuta oggi un obiettivo trasversale da integrarsi in diversi ambiti di competenza comunitaria: la Politica agricola comune e il suo pilastro "sviluppo rurale", l'ambiente, la sanità pubblica, la protezione dei consumatori e la realizzazione del mercato interno.

Il dibattito pubblico avviato dal Libro verde sui principi generali della sicurezza alimentare è sfociato, nel gennaio 2000, nella pubblicazione del Libro bianco che segna un'importante tappa nell'adozione di una nuova legislazione in campo alimentare.
La Commissione annuncia in questo testo lo sviluppo di un quadro giuridico che copra l'insieme della filiera alimentare - "dai campi alla tavola" - secondo un approccio globale e integrato. Secondo tale logica la sicurezza alimentare concerne tutti i seguenti aspetti: l'alimentazione e la salute degli animali, la protezione e il benessere degli animali, i controlli veterinari, le misure di polizia sanitaria, i controlli fitosanitari, la preparazione e l'igiene dei prodotti alimentari.
Il Libro bianco ribadisce anche la necessità di instaurare un dialogo permanente con i consumatori a fini di informazione, educazione e ascolto.

Adottato nel febbraio 2002, il regolamento fondatore della nuova legislazione alimentare definisce cinque principi generali fondamentali:

  • l'affermazione del carattere integrato della filiera alimentare
  • l'analisi del rischio quale fondamento essenziale di tale politica
  • l'impegno della responsabilità degli operatori del settore
  • la definizione della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della filiera alimentari
  • il diritto dei cittadini a un'informazione chiara e precisa

Il regolamento istituisce anche l'Autorità europea per la sicurezza alimentare (AESE) che ha il compito principale di fornire pareri scientifici indipendenti su questioni attinenti alla sicurezza alimentare, raccogliere e analizzare informazioni sui rischi potenziali o emergenti e instaurare un dialogo permanente con il pubblico.

Il Reg.178/2002 della Comunità Europea dispone che dal 1° gennaio 2005 diventi cogente la rintracciabilità ed, in particolare, all’art.18 :
“E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”

L’obbligo è esplicitato e dettagliato quindi per produttori, trasformatori e distributori, soprattutto in relazione a richieste delle autorità di controllo:
“Gli operatori del settore alimentare dei mangimi devono essere in grado di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le informazioni al riguardo”

Viene pertanto richiesta sia la rintracciabilità totale del prodotto all’interno dell’azienda (nell’accezione minima di provenienza delle materie prime, stato dei semilavorati, destinazione dei lotti di prodotto finito) sia la rintracciabilità di filiera, intesa come capacità di ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli operatori di filiera).

L’adeguamento organizzativo disposto dalla norma è stato già recepito, a livello volontario, da quegli operatori che hanno valutato il disporre di sistemi e di procedure per la rintracciabilità dei lotti mediante identificazioni documentate, come un vantaggio di marketing e commerciale nelle vendite rispetto alla concorrenza.
Và inoltre ricordato che un numero sempre maggiore di amministrazioni pubbliche ( in particolare, Regioni e Province ) ha stanziato e sta stanziando contributi ed agevolazioni finanziarie per quegli operatori del settore alimentare che adeguano l’organizzazione alla normativa Europea.

Norma UNI 10939: 2001

In Italia, la Norma UNI 10939: 2001 definisce la rintracciabilità come “la capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con informazioni documentate”.

Le imprese (con le loro associazioni, organizzazioni, consorzi, ecc.) scelgono la rintracciabilità non solo per ottemperare a norme cogenti, ma soprattutto come strategia di sviluppo per vari obiettivi, quali una risposta ad una inquietudine del mercato e dei consumatori, uno strumento di gestione interna del rischio, di coordinamento di filiera (rapporto clienti / fornitori), di vantaggio competitivo, un requisito di conformità ai fini della certificazione di qualità, ecc. …
La norma è disponibile presso il sito UNI

 

 

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