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Reg.178/2002 della Comunità Europea
L'Unione europea ha fatto della sicurezza alimentare una delle grandi
priorità dell'agenda politica europea. La sicurezza alimentare è divenuta
oggi un obiettivo trasversale da integrarsi in diversi ambiti di
competenza comunitaria: la Politica agricola comune e il suo pilastro
"sviluppo rurale", l'ambiente, la sanità pubblica, la protezione dei
consumatori e la realizzazione del mercato interno.
Il dibattito pubblico avviato dal Libro verde sui principi generali della
sicurezza alimentare è sfociato, nel gennaio 2000, nella pubblicazione del
Libro bianco che segna un'importante tappa nell'adozione di una nuova
legislazione in campo alimentare.
La Commissione annuncia in questo testo
lo sviluppo di un quadro giuridico che copra l'insieme della filiera
alimentare - "dai campi alla tavola" - secondo un approccio globale e
integrato. Secondo tale logica la sicurezza alimentare concerne tutti i
seguenti aspetti: l'alimentazione e la salute degli animali, la protezione
e il benessere degli animali, i controlli veterinari, le misure di polizia
sanitaria, i controlli fitosanitari, la preparazione e l'igiene dei
prodotti alimentari.
Il Libro bianco ribadisce anche la necessità di
instaurare un dialogo permanente con i consumatori a fini di informazione,
educazione e ascolto.
Adottato nel febbraio 2002, il regolamento fondatore della nuova
legislazione alimentare definisce cinque principi generali fondamentali:
- l'affermazione del carattere integrato della filiera alimentare
-
l'analisi del rischio quale fondamento essenziale di tale politica
-
l'impegno della responsabilità degli operatori del settore
-
la definizione della tracciabilità dei prodotti in tutte le fasi della
filiera alimentari
-
il diritto dei cittadini a un'informazione chiara e precisa
Il regolamento istituisce anche l'Autorità europea per la sicurezza
alimentare (AESE) che ha il compito principale di fornire pareri
scientifici indipendenti su questioni attinenti alla sicurezza alimentare,
raccogliere e analizzare informazioni sui rischi potenziali o emergenti e
instaurare un dialogo permanente con il pubblico.
Il Reg.178/2002 della Comunità Europea dispone che dal 1° gennaio 2005
diventi cogente la rintracciabilità ed, in particolare, all’art.18 :
“E’ disposta in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e
della distribuzione la rintracciabilità degli alimenti, dei mangimi, degli
animali destinati alla produzione alimentare e di qualsiasi altra sostanza
destinata o atta a entrare a far parte di un alimento o di un mangime”
L’obbligo è esplicitato e dettagliato quindi per produttori, trasformatori
e distributori, soprattutto in relazione a richieste delle autorità di
controllo:
“Gli operatori del settore alimentare dei mangimi devono essere in grado
di individuare chi abbia fornito loro un alimento, un mangime, un animale
destinato alla produzione alimentare o qualsiasi sostanza destinata o atta
a entrare a far parte di un alimento o di un mangime.
A tal fine detti
operatori devono disporre di sistemi e di procedure che consentano di
mettere a disposizione delle autorità competenti, che le richiedano, le
informazioni al riguardo”
Viene pertanto richiesta sia la rintracciabilità totale del prodotto
all’interno dell’azienda (nell’accezione minima di provenienza delle
materie prime, stato dei semilavorati, destinazione dei lotti di prodotto
finito) sia la rintracciabilità di filiera, intesa come capacità di
ricostruire la storia e di seguire l’utilizzo di un prodotto mediante
identificazioni documentate (relativamente ai flussi materiali ed agli
operatori di filiera).
L’adeguamento organizzativo disposto dalla norma è stato già recepito, a
livello volontario, da quegli operatori che hanno valutato il disporre di
sistemi e di procedure per la rintracciabilità dei lotti mediante
identificazioni documentate, come un vantaggio di marketing e commerciale
nelle vendite rispetto alla concorrenza.
Và inoltre ricordato che un numero sempre maggiore di amministrazioni
pubbliche ( in particolare, Regioni e Province ) ha stanziato e sta
stanziando contributi ed agevolazioni finanziarie per quegli operatori del
settore alimentare che adeguano l’organizzazione alla normativa Europea.
Norma UNI 10939: 2001
In Italia, la Norma UNI 10939: 2001 definisce la rintracciabilità come “la capacità di ricostruire la storia di un prodotto e delle sue trasformazioni con informazioni documentate”.
Le imprese (con le loro associazioni, organizzazioni, consorzi, ecc.) scelgono la rintracciabilità non solo per ottemperare a norme cogenti, ma soprattutto come strategia di sviluppo per vari obiettivi, quali una risposta ad una inquietudine del mercato e dei consumatori, uno strumento di gestione interna del rischio, di coordinamento di filiera (rapporto clienti / fornitori), di vantaggio competitivo, un requisito di conformità ai fini della certificazione di qualità, ecc. …
La norma è disponibile presso il
sito UNI
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